Ecobonus 50%

Interventi di Riqualificazione Energetica

Agevolazioni per il risparmio energetico pagando solo il 50%

Interventi di Riqualificazione Energetica

Cos'è l'Ecobonus sugli Infissi

Per Ecobonus si intende la detrazione (Irpef o Ires) spettante ai contribuenti sulle spese da essi sostenute su interventi di efficientamento energetico. La sostituzione di infissi e serramenti esistenti con dei nuovi infissi che rispettino i requisiti di trasmittanza definiti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11/03/2008, ad ultimo modificati con il Decreto Requisiti Ecobonus del 06/08/2020 (Allegato E), rientra tra gli interventi agevolabili. La detrazione fiscale spettante per la sostituzione di infissi, per singola unità immobiliare, è:

  • Pari al 50% della spesa sostenuta
  • Fino ad un massimo di 60.000 euro di detrazione annua per singola unità immobiliare (nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento richiamati dall’Allegato A punto 13.2 e riportati nell’Allegato I del Decreto Requisiti Ecobonus)
  • Detraibile in 10 quote annuali di pari importo

A chi spetta l'Ecobonus

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni.
    Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
    - i titolari di un diritto reale sull’immobile
    - i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
    - gli inquilini
    - coloro che hanno l’immobile in comodato.
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti

Quali interventi vi rientrano?

Vi rientrano i seguenti interventi:

  • Fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso
  • Integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati (ad esempio doppio vetro)
  • Fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro)

Detrazione massima per la sostituzione dei serramenti

Per interventi di sostituzione di serramenti esistenti su una singola unità immobiliare Detrazione massima per singola unità immobiliare: 60.000 €. Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (per esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (per esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso).

Sono comprese tra le spese detraibili quelle:

  • relative alle prestazioni professionali necessarie a realizzare gli interventi o sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio
  • sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento.

La cessione del credito e lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali del 50%

Possibilità per tutti i contribuenti e per tutti gli interventi che accedono all'Ecobonus, di optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale.
Il Decreto Rilancio all'art. 121 ha introdotto la possibilità per il contribuente che sostiene le spese agevolabili secondo l'Ecobonus dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di usufruire, in luogo delle detrazioni fiscali, di altre 2 soluzioni:

  • della cessione del credito d'imposta ad altri soggetti. È ammessa la possibilità di infinite ulteriori cessioni a qualunque altro soggetto (imprese, banche, privati cittadini, etc.),
  • di usufruire di uno sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi. I fornitori recuperano lo sconto effettuato sotto forma di credito di imposta, che potrà a sua vola essere ceduto a terzi. NB: Lo sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa quale sconto praticato in applicazione dell'art. 121 del decreto-legge n.34 del 2020 (Decreto Rilancio)

Queste due possibilità non sono un obbligo per il fornitore e quindi devono essere concordate preventivamente.

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