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Il Dl Aiuti è stato definitivamente convertito in legge

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Il Dl Aiuti è stato definitivamente convertito in legge

Il Dl Aiuti è stato definitivamente convertito in legge del voto sul tabellone in aula durante il voto di fiducia al decreto Aiuti al Senato ANSA.

Il DL Aiuti con 172 voti favorevoli e 39 contrari è stato definitivamente convertito in Legge ieri dal Senato (la legge di conversione sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni).

Fra i numerosi provvedimenti contenuti, vanno segnalati, in merito ai bonus edilizi:

 

Superbonus

Il decreto Aiuti non prevede una proroga generalizzata della scadenza del superbonus del 110% da giugno a settembre 2022 per le persone fisiche, che effettuano interventi su unità immobiliari unifamiliari o sulle case a schiera (unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno), ma concede a questi soggetti di beneficiare del superbonus del 110%, applicabile ai bonifici effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, «anche» per i pagamenti effettuati nel secondo semestre 2022, «a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno» il 30% dell’«intervento complessivo» (in base ai lavori effettuati e indipendentemente dai pagamenti), nel cui computo «possono» (quindi, non «devono») essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus del 110 per cento. In caso contrario, il superbonus è già terminato lo scorso 30 giugno.

 

Cessione del credito

Grazie alla legge di conversione del decreto Aiuti, per le banche (o le società appartenenti a un gruppo bancario, ma non per altri cessionari), i crediti derivanti da bonus edilizi, che hanno acquisito da contribuenti o da imprese, potranno «sempre» essere ceduti (anche prima di effettuare le «due ulteriori cessioni» a soggetti qualificati) a imprese o professionisti (in particolare, a soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), a patto che questi ultimi «abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo». In ogni caso, questi ultimi cessionari non avranno la facoltà di un’ulteriore cessione.

Questa agevolazione per le banche, per una probabile svista legislativa si applicherà:

  • «anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore» della legge di conversione del decreto Aiuti (articolo 14, comma 1-bis, dl Dl 50/2022);
  • ma solo «alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022» (articolo 57, comma 3, del Dl 50/2022, che probabilmente ci si è dimenticati di abrogare con la conversione il legge).

Sembra che le due condizioni debbano essere sommate, quindi questa cessione ai correntisti (imprese o professionisti) non potrà essere utilizzata per le prime cessioni o sconti in fattura inviati all’agenzia delle Entrate fino al 30 aprile 2022, lasciando fuori, pertanto, anche tutte le comunicazioni per le spese sostenute nel 2021.

Si ritiene che se veramente si volesse sbloccare il mercato secondario dei crediti edili si dovrebbe consentire di riportare in avanti i crediti d’imposta che non si riescono a compensare nell’anno di ripartizione degli stessi (cinque anni fino al 2021 e quattro anni dal 2022), per la cosiddetta «incapienza» dell’F24.

 

Restano dunque questi nodi non risolti dal DL Aiuti:

 

  • Lo sblocco dei crediti antecedenti al 30 aprile.
  • La responsabilità solidale per chi acquista dalle banche in fase di accertamenti operati dall’Agenzia delle Entrate anche a distanza di mesi dai lavori che hanno prodotto l’agevolazione. Questo fattore disincentiva l’acquisto da parte di banche, istituti finanziari, soggetti professionali. In più va sottolineato che il forte incremento dei tassi di interesse dovuto all’inflazione rende più costose le operazioni nelle quali un soggetto compra crediti da liquidare dopo diversi anni.

 

In presenza di una crisi di governo non è ipotizzabile che questi nodi possano essere risolti nelle prossime settimane.

 

(A cura dell’Ufficio Comunicazione UNICMI)